Tacita accettazione dell’eredità: le procedure da svolgere

Quando capita di ricevere in eredità un immobile da parte di un caro defunto o tramite un testamento compilato da una persona deceduta, non tutti sanno che esiste una serie di passaggi e procedure da adempiere per poter entrare in pieno possesso del bene ottenuto.

In particolare, esistono delle regole piuttosto stringenti che impongono all’erede di rivolgersi ad un notaio prima di poter decidere sulle sorti dell’abitazione: solo svolgendo queste procedure si può scegliere se trattenere l’immobile all’interno del proprio patrimonio oppure se metterlo in vendita per ricavarne un profitto economico.

Quando è necessaria la trascrizione dell’accettazione dell’eredità

Per arrivare ad una concretizzazione formale del passaggio di proprietà di un bene ricevuto, molto spesso si ricorre alla cosiddetta accettazione tacita dell’eredità. Stiamo parlando di un adempimento burocratico tramite cui la persona interessata si dichiara disponibile ad accettare il bene intestatogli.

Quando però ci si trova davanti ad un immobile o ad una residenza, occorre svolgere anche la relativa trascrizione dell’accettazione. Ed è qui che interviene la figura del notaio, in quanto questa prassi può essere svolta e autenticata solamente da un funzionario giuridico autorizzato.

Chiaramente sarà necessario il versamento della relativa imposta di registro, ma solo in questo modo l’erede ha la piena facoltà di vendere, affittare o modificare lo stabile ricevuto dalla persona defunta.

Solo il notaio può registrare l’accettazione dell’eredità?

Oltre alla tassa già citata ci sono altre imposte che dovranno essere saldate dal punto di vista ipotecario e catastale. Inoltre, c’è anche la questione che riguarda il compenso del notaio, ma questo aspetto subisce sempre delle variazioni (anche sostanziose) a seconda dello studio presso cui ci si reca per il disbrigo di tutto il necessario.

Infine, è bene ricordare che la trascrizioni dell’accettazione dell’eredità non può essere eseguita in altro modo se non in quello indicato: risulta infatti impossibile assolvere la pratica presso la cancelleria di un tribunale, in questo non rientra tra le facoltà e le competenze degli impiegati preposti.

 

FONTE: immobiliare.it

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