Quando i vizi occulti nella compravendita cadono in prescrizione

Per vizi occulti, si intendono difetti funzionali o strutturali dell’immobile preesistenti all’atto di acquisto e di cui il compratore non era a conoscenza alla firma del contratto: vediamo quali sono le garanzie legali previste e quando il vizio occulto va in prescrizione.

Vizio occulto: quali sono le garanzie legali e quanto durano?

L’articolo 1490 del Codice Civile stabilisce l’obbligo per il venditore di garantire che l’immobile venduto sia esente da qualsiasi tipo di vizio che ne impedisca l’utilizzo o ne diminuisca il valore: si tratta della cosiddetta “garanzia del venditore”, lo strumento di tutela a cui appellarsi se ci si trova in presenza di vizi occulti.

Nonostante i problemi evidenti non rientrino nella categoria dei difetti denunciabili, nel caso in cui il venditore abbia esplicitamente dichiarato la totale assenza di vizi, questa regola decade e la garanzia si estende anche ai vincoli facilmente riconoscibili.

La contestazione scritta, seguita da eventuale perizia e corredata della lista delle problematiche riscontrate, può essere trasmessa al venditore entro 8 giorni dal momento esatto della scoperta dei vizi occulti.

Contratto di compravendita: cosa sapere sulla clausola “visto e piaciuto”

Attenzione: se alla stipula del contratto, acquirente e venditore decidono di comune accordo di inserire la clausola “visto e piaciuto”, questa esenta il venditore da qualsiasi problema riconducibile a vizi occulti o apparenti. 

Solitamente questa clausola, proprio perché apre le porte a successivi rischi, comporta da parte del compratore un acquisto a un prezzo agevolato, ossia minore rispetto al valore di mercato. 

Tuttavia, se dimostrato che il venditore, all’atto della stipula, ha volutamente o in mala fede celato l’esistenza di vizi occulti, la clausola “visto e piaciuto” decade e il venditore deve provvedere al pagamento dei lavori di intervento e, in qualche caso, al risarcimento dei danni subiti.

Prescrizione del vizio occulto: è davvero troppo tardi?

Il termine ultimo per intraprendere un’azione giudiziaria è fissato a un anno dal momento della conclusione del contratto o dal momento della consegna della casa se questa avviene dopo che il contratto è stato concluso.

FONTE: immobiliare.it

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